DM 472/2024 – Modalità e contenuti delle prove di accesso.
Il MUR ha pubblicato in
data odierna il bando che descrive modalità, contenuti e procedure di iscrizione
per i concorsi per Medicina, Odontoiatria e Veterinaria.
Segnatamente il MUR dispone che:
1. i concorsi si svolgeranno nelle date 28
maggio e 30 luglio (Medicina e Odontoiatria) e 29 e 31 luglio Veterinaria;
2. 2. possono partecipare i candidati iscritti
all’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado italiane o che siano
in possesso di diploma rilasciato in Italia da un istituto di istruzione
secondaria di secondo grado o candidati comunitari e non comunitari (se regolarmente
soggiornanti in Italia) che siano in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero (con almeno 12 anni di scolarità) e riconosciuto equipollente al
diploma di scuola secondaria di secondo grado che si consegue in Italia;
3. 3. ciascuna delle due date di
svolgimento, la prova è unica e di contenuto identico in tutte le sedi in cui
si effettua, come da programmi di cui all’allegato A. Il test di accesso
contempla per Medicina e Odontoiatria quattro (4) quesiti di competenze di
lettura e conoscenze acquisite negli studi; - cinque (5) quesiti di
ragionamento logico e problemi; - ventitré (23) quesiti di biologia; - quindici
(15) quesiti di chimica; - tredici (13) quesiti di fisica e matematica;
4.
4. contempla invece, per Medicina
veterinaria, - quattro (4) quesiti di competenze di lettura e conoscenze
acquisite negli studi; - cinque (5) quesiti di ragionamento logico e problemi;
- diciannove (19) quesiti di biologia; - diciannove (19) quesiti di chimica; -
tredici (13) quesiti di fisica e matematica;
5.
5. la somministrazione delle prove di
ammissione è effettuata in presenza presso la sede scelta dal candidato e la
prova è erogata in formato cartaceo;
6.
6. per la valutazione delle prove sono
attribuiti al massimo novanta (90) punti, tenendo conto dei seguenti criteri: •
1,5 punti per ogni risposta esatta; • meno 0,4 (- 0,4) punti per ogni risposta
errata; • 0 punti per ogni risposta omessa;
7. 7. ai fini dell’inserimento in graduatoria di
cui all’allegato 2 del presente decreto, i candidati possono utilizzare il
migliore dei risultati conseguiti a seguito della partecipazione alle prove di
ammissione previste per ciascuna sessione;
8. 8. candidati sono idonei all’ammissione ai corsi di laurea di cui all’articolo 1 del presente decreto se abbiano ottenuto, nella rispettiva prova, un punteggio minimo pari a venti (20) punti.