DM 472/2024 – Modalità e contenuti delle prove di accesso.

Il MUR ha pubblicato in data odierna il bando che descrive modalità, contenuti e procedure di iscrizione per i concorsi per Medicina, Odontoiatria e Veterinaria.

Segnatamente il MUR dispone che:


1. i concorsi si svolgeranno nelle date 28 maggio e 30 luglio (Medicina e Odontoiatria) e 29 e 31 luglio Veterinaria;

2.   2. possono partecipare i candidati iscritti all’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado italiane o che siano in possesso di diploma rilasciato in Italia da un istituto di istruzione secondaria di secondo grado o candidati comunitari e non comunitari (se regolarmente soggiornanti in Italia) che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero (con almeno 12 anni di scolarità) e riconosciuto equipollente al diploma di scuola secondaria di secondo grado che si consegue in Italia;

3.   3. ciascuna delle due date di svolgimento, la prova è unica e di contenuto identico in tutte le sedi in cui si effettua, come da programmi di cui all’allegato A. Il test di accesso contempla per Medicina e Odontoiatria quattro (4) quesiti di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi; - cinque (5) quesiti di ragionamento logico e problemi; - ventitré (23) quesiti di biologia; - quindici (15) quesiti di chimica; - tredici (13) quesiti di fisica e matematica;

4.     4. contempla invece, per Medicina veterinaria, - quattro (4) quesiti di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi; - cinque (5) quesiti di ragionamento logico e problemi; - diciannove (19) quesiti di biologia; - diciannove (19) quesiti di chimica; - tredici (13) quesiti di fisica e matematica;

5.     5. la somministrazione delle prove di ammissione è effettuata in presenza presso la sede scelta dal candidato e la prova è erogata in formato cartaceo;

6.     6. per la valutazione delle prove sono attribuiti al massimo novanta (90) punti, tenendo conto dei seguenti criteri: • 1,5 punti per ogni risposta esatta; • meno 0,4 (- 0,4) punti per ogni risposta errata; • 0 punti per ogni risposta omessa;

7.   7. ai fini dell’inserimento in graduatoria di cui all’allegato 2 del presente decreto, i candidati possono utilizzare il migliore dei risultati conseguiti a seguito della partecipazione alle prove di ammissione previste per ciascuna sessione;

8.    8. candidati sono idonei all’ammissione ai corsi di laurea di cui all’articolo 1 del presente decreto se abbiano ottenuto, nella rispettiva prova, un punteggio minimo pari a venti (20) punti. 

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